Le affinità elettive tra farmaci e cosmetici

Un recente report dell’EUIPO analizza le somiglianze fra le due categorie e la nascita di prodotti ibridi fra proprietà curative ed estetiche. Ecco come orientarsi in un mercato in cui cresce il rischio di confusione e conflitto fra i marchi.

di Laura Pedemonte, Consulente in Marchi, Barzanò e Zanardo

Barzanò e Zanardo

Un recente report delle Commissioni di Ricorso dell’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), dal titolo “Similarity between pharmaceuticals and cosmetics”, di seguito “Report”) analizza le aree di sovrapposizione tra le categorie di farmaci e cosmetici, fornendo precise indicazioni sulla valutazione dell’affinità fra prodotti, ai fini della tutela dei marchi.

Questo articolo offre una chiave di lettura operativa del Report, con spunti pratici per orientare scelte strategiche nella gestione del portafoglio marchi.

Un mercato in trasformazione: distinguere farmaci e cosmetici è sempre più complesso

I confini tradizionali tra settore farmaceutico e cosmetico si stanno progressivamente attenuando, complice la crescente convergenza nei canali distributivi e nelle strategie di comunicazione. Non solo, l’evoluzione del mercato ha portato all’emergere di categorie “ibride” di prodotti che si ritiene abbiano proprietà curative o terapeutiche (farmaceutiche), pur avendo finalità prevalentemente estetiche.

In questo contesto evolutivo, che alimenta rischio di confusione e conflitti fra brand, il Report chiarisce quando due prodotti, appartenenti a queste macro-categorie, possano essere considerati affini nell’ambito della valutazione di confondibilità fra marchi.

L’analisi offre pertanto agli operatori strumenti concreti per garantire una protezione efficace dei marchi e prevenire possibili conflitti tra segni distintivi nel settore.

Barzanò e Zanardo

 

Le definizioni alla luce della normativa UE

Nel delineare i confini tra prodotti farmaceutici (classe 5) e cosmetici (classe 3), il Report adotta le definizioni tratte dalla normativa europea:

– I prodotti farmaceutici, ai sensi della Direttiva 2001/83/EC, art. 1(2) sono sostanze o combinazioni di sostanze destinate a curare, prevenire o diagnosticare malattie, oppure a modificare funzioni fisiologiche tramite azione farmacologica, immunologica o metabolica.

– I prodotti cosmetici, secondo il Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 2(1)(a), sono sostanze o miscele destinate all’uso esterno sul corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie ecc.) oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo prevalente di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere la condizione delle superfici trattate o correggere gli odori corporei. Va precisato che non rientrano nella categoria dei cosmetici i prodotti destinati a essere ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano (art. 2(2) del citato Regolamento).

Le suddette definizioni, pur apparentemente chiare, lasciano margini interpretativi ampi in particolare quando si considerano prodotti multifunzionali, come ad esempio i cosmeceutici (cosmetici con ingredienti bioattivi), spesso al centro di controversie in tema di marchi.

Quando prodotti farmaceutici e cosmetici possono essere considerati affini

Attraverso l’analisi sistematica della casistica europea, il Report individua i criteri ricorrenti per valutare la similitudine tra farmaci (classe 5) e cosmetici (classe 3). Di seguito, una sintesi dei principali orientamenti.

  • Farmaci vs Cosmetici (o specifici cosmetici, escluso profumeria e oli essenziali), Categorie Generali – Le decisioni analizzate mostrano un comune orientamento nel riconoscere una certa similitudine tra le categorie generali di farmaci e cosmetici (o specifici cosmetici, ad eccezione di profumi e oli essenziali). La Corte di Giustizia tende a rilevare un’affinità di grado basso, mentre le Commissioni di Ricorso si muovono tra un grado basso e medio. Questa affinità si fonda sulla valutazione dello scopo comune dei prodotti (ad esempio, cura della pelle o dei capelli), dei canali di distribuzione simili (farmacie, negozi specializzati), target di consumatori sovrapponibile (grande pubblico), forma (gel, crema), modalità d’uso comparabili (per uso esterno) e, talvolta, anche della stessa origine commerciale. Quando quest’ultima è dimostrata – ad esempio, tramite prodotti commercializzati sotto lo stesso marchio – si giustifica un livello di somiglianza medio
  •  Farmaci per uso esterno vs Cosmetici (o specifici cosmetici, escluso profumeria e oli essenziali) – In questi casi, le due tipologie di prodotto condividono spesso forma, funzione, modalità d’uso, canali di vendita e ingredienti, portando a una valutazione di similitudine di grado medio per la consolidata casistica.
  • Farmaci con indicazioni terapeutiche (non per uso esterno) vs Cosmetici (o specifici prodotti cosmetici) – I farmaci con finalità terapeutiche sistemiche (non per uso esterno) sono ritenuti diversi rispetto ai cosmetici. Differiscono per scopo, modalità d’uso, canali di distribuzione e pubblico di riferimento, e non risultano complementari.
  • Farmaci vs Profumeria – Farmaci e prodotti di profumeria (compresi deodoranti e oli essenziali) risultano in genere dissimili, in quanto destinati a scopi diversi, venduti tramite canali differenti e rivolti a consumatori distinti. Solo in casi isolati, come alcuni deodoranti o oli essenziali, si è riconosciuto un basso grado di similitudine con i farmaci, ma si tratta di eccezioni inserite in contesti di valutazione più ampi.

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Conclusioni e raccomandazioni pratiche per i titolari di marchi

Sebbene la normativa distingua chiaramente tra farmaci e cosmetici, nella pratica commerciale e giuridica questa separazione risulta spesso sfumata, soprattutto per prodotti “ibridi” come i cosmeceutici.

Questa sovrapposizione tra categorie può avere conseguenze significative sul piano della tutela dei marchi, soprattutto nella valutazione dell’affinità tra prodotti e del rischio di confusione dei segni.

In un contesto tanto dinamico e competitivo, diventa quindi suggeribile per le aziende del settore adottare strategie mirate nella gestione del proprio portafoglio marchi. In particolare, si suggerisce:

  • Scelta del brand: privilegiare marchi distintivi e meno descrittivi può ridurre il rischio di confondibilità, soprattutto in mercati ad alta densità di prodotti simili o “ibridi”.
  • Ricerche preliminari complete: eseguire ricerche di anteriorità estese sia alla Classe 3 (cosmetici) che 5 (farmaceutici), al fine di individuare potenziali interferenze, anche in ambiti non immediatamente contigui.
  • Strategie di registrazione: può risultare opportuno valutare la registrazione in entrambe le classi 3 e 5 per rafforzare la protezione, in particolare se il prodotto può avere caratteristiche “multifunzionali” (per esempio cosmetico con finalità secondarie terapeutiche o farmaco per uso topico).
  •  Sorveglianza del mercato e dei Registri: monitorare costantemente il mercato e le domande di marchio nei Registri in entrambe le classi consente di intervenire tempestivamente in caso di possibili violazioni o conflitti.
  • Valutazioni dinamiche del portafoglio IP: l’evoluzione del mercato e l’emergere di prodotti “multifunzionali” impongono una revisione periodica del portafoglio marchi, per assicurare una copertura adeguata alle nuove linee di prodotto.

Infine, è importante che le aziende integrino queste valutazioni nella pianificazione strategica complessiva, soprattutto in fase di sviluppo di nuovi prodotti. Una corretta impostazione delle attività IP sin dalle prime fasi del ciclo di vita del prodotto non solo riduce il rischio legale, ma può anche rappresentare un vantaggio competitivo rilevante in un mercato sempre più affollato e regolamentato.

Per affrontare con consapevolezza queste tematiche e predisporre una strategia di tutela efficace, è consigliabile affidarsi al supporto di consulenti in proprietà industriale con esperienza specifica nei settori di riferimento.

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